IL MIO 110% RISPONDE


Sono trainanti tre gruppi di interventi. Con massimali distinti


SISMABONUS E LIMITE 


DI SPESA IN DETRAZIONE


Quesito


L’impianto normativo del Superbonus prevede distinti massimali di spesa sia in relazione agli interventi trainanti, sia in ordine agli interventi trainati. A titolo esemplificativo, la detrazione per il c.d. cappotto termico va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. Ancora, la detrazione per gli interventi relativi alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione va quantificata su un limite di spesa di euro 20 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E/2020, in una fattispecie esemplificativa ha precisato che gli importi di spesa ammessi al Superbonus per interventi antisismici realizzati su singole unità immobiliari sono pari ad euro 96.000. Da dove origina tale ultimo importo?


Risposta


Per quanto di interesse nella fattispecie, si qualificano come trainanti ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, gli interventi di seguito individuati, con indicati i relativi limiti di spesa:


1) isolamento termico dell’involucro degli edifici con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o unità immobiliare indipendente in edifici plurifamiliari (limite di spesa pari ad euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari ed euro 30 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari); 


2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari (limite di spesa pari ad euro 20 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ed euro 15 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari);


3) interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. «Sismabonus»), di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, dl 63/2013 (limite di euro 96 mila per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici siti in zone sismiche ad alta pericolosità moltiplicato per ognuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio). Con particolare riferimento a tali interventi, il limite di spesa indicato deriva, appunto, dalla normativa disciplinante il Sismabonus, in vigore dal 2013, la quale ha introdotto la detrazione del 50%, ora elevata al 110%, esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.


LE AGEVOLAZIONI COME 


INCENTIVO ALL’EDILIZIA


Quesito


Quali strumenti ha a disposizione un condomino per eseguire interventi agevolabili secondo la disciplina Superbonus se non dispone di adeguate risorse economiche per pagare le spese di propria competenza? È verosimile immaginare che imprese e banche si accollino un simile onere? 


Risposta


Le disposizioni agevolative introdotte dal dl Rilancio rappresentano un indubbio incentivo all’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, sia perché consentono una detrazione d’imposta superiore alla spesa, sia perché consentono la monetizzazione del credito d’imposta attraverso la cessione dello stesso alle imprese fornitrici o a istituti di credito. Sul punto, l’articolo 121, comma 1, dl n. 234/2020 dispone: «I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari». Conseguentemente, il condominio che non dispone di sufficienti risorse per sostenere l’esborso economico delle spese per lavori di efficientamento può concordare con i fornitori il pagamento mediante «sconto in fattura». Tale modalità comporta il riconoscimento a favore del fornitore di un credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato; tale credito potrà essere utilizzato dal fornitore in compensazione delle imposte periodicamente dovute, oppure monetizzato attraverso la cessione ad altri soggetti. Il credito d’imposta in questione non potrà in ogni caso essere chiesto a rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Il meccanismo sopra descritto non comporta per i fornitori o le banche l’accollo di alcun debito o onere facente capo al condominio, dal momento che tali soggetti godranno di un credito d’imposta utilizzabile direttamente per ridurre l’ammontare delle imposte dagli stessi dovute o ceduto attraverso negozi di autonomia privata.